In Italia
l’attività di prescrizione delle diete è riservata alla professione di medico e
di biologo.
Secondo l’art.
3 della Legge
n. 396/1967, formano
oggetto della professione di biologo le attività di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo”.
La Legge n. 396/1967
e il Decreto Ministeriale n. 362/1993 consentono al biologo di elaborare e
determinare diete ottimali nei confronti sia di soggetti sani, sia di soggetti in
condizioni fisio-patologiche già accertate.
Il biologo
può autonomamente elaborare profili nutrizionali senza la collaborazione del medico.