IL BIOLOGO NUTRIZIONISTA


In Italia l’attività di prescrizione delle diete è riservata alla professione di medico e di biologo.

Secondo l’art. 3 della Legge n. 396/1967, formano oggetto della professione di biologo le attività di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo”.

La Legge n. 396/1967 e il Decreto Ministeriale n. 362/1993 consentono al biologo di elaborare e determinare diete ottimali nei confronti sia di soggetti sani, sia di soggetti in condizioni fisio-patologiche già accertate.

Il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali senza la collaborazione del medico.